sabato 26 novembre 2016

LOCAZIONE: LA DISDETTA DEL PROPRIETARIO



In ogni contratto di locazione residenziale, per comprendersi i classici 4+4, non solo il conduttore, ma anche il proprietario può recedere in maniera anticipata dal contratto stesso. Tuttavia, differentamente dal conduttore, le ragioni per le quali può retrocedere sono regolate dalla Legge.
Intanto, come per l'inquilino, deve inviare una lettera raccomandata A.R. ALMENO 6 mesi prima della scadenza.
Ecco i motivi (art. 3, comma 1, L. 431/98)
Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto (ovvero dare "disdetta" ), dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
A) Quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado - quindi quando la proprietà vuole andarci ad abitare o dare l'abitazione ai figli o parenti.
B) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità /pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; 
C) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
D) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
E) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
F) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
G) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392
La motivazione del recesso deve essere vero: infatti più avanti il legislatore scrive che che "qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito" ovvero se la motivazione era falsa il locatore deve risarcire l'inquilino con ben 36 mesi di canone
La lettera di recesso, ripeto, deve essere inviaa con raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima. Oppure da PEC a PEC qualora entrambi (locatore e conduttore) ne siano provvisti. Non è necessario scrivere esattamente o giustificare il motivo della rescissione ma sarebbe meglio fare riferimento ad uno dei punti di cui sopra.

Per qualsiasi informazione in merito potete inviarmi una mail  aliceimmobiliare@yahoo.it


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